Apprendistato professionalizzante

          A seguito dell’univoca prassi venutasi a consolidare dopo le incertezze interpretative delle disposizioni di legge in materia di apprendistato professionalizzante, confermiamo con la presente l’obbligo di erogare la formazione ai dipendenti assunti con la qualifica di apprendista.

          La necessità da parte del datore di lavoro di provvedere alla formazione del proprio dipendente sussiste per ciascun anno di apprendistato, obbligo che deve essere adempiuto a fronte di un’eventuale sanzione amministrativa (pari al 100% dei contributi maggiorati del 100%), anche in caso di “mancata convocazione” da parte del Centro per l’Impiego.

          La formazione può essere erogata sia internamente che esternamente alla sede di lavoro. L’obbligo di formazione vale per tutti gli anni di durata del contratto di apprendistato, non soltanto per il primo. E le strutture pubbliche, con la nuova Riforma del Lavoro, finanzieranno soltanto le ore trasversali. Quindi, anche in caso di convocazione da parte del centro per l’impiego, le ore professionalizzanti rimangono a carico del datore di lavoro.

          In parallelo alla struttura pubblica sono presenti sul mercato imprese specializzate e debitamente autorizzate per legge, che svolgono il servizio di formazione totalmente all’interno dell’azienda.

          Si comunica inoltre che il Ministero del Lavoro ha previsto un contributo a fondo perduto per l’assunzione di apprendisti, nei limiti delle risorse stanziate (Programma Amva). Detto contributo è erogato a condizione che il dipendente da assumere come apprendista presenti determinati requisiti. Si allega dettaglio del programma suddetto che ha scadenza fissata al 31/12/2012.

          Lo studio è a disposizione per fornire tutta la consulenza ed assistenza necessaria per gli adempimenti di cui alla presente comunicazione.

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