Semilavorati auriferi ai fini dell’applicazione del reverse charge

Un’associazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulla definizione di semilavorati auriferi e sull’applicabilità del regime di reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 13).

Nel caso di specie, l’Associazione istante chiede se il regime del reverse charge possa essere applicato a componenti auriferi finiti come chiusure e castoni, considerandoli “semilavorati”.

 

Nella risposta, l’Agenzia premette che l’articolo 17, quinto comma, del Decreto IVA prevede che “per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del D.P.R. n. 150/2002, sono da intendersi semilavorati “i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.

 

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 17, quinto comma, la risposta alla consulenza giuridica n. 13/2020 ha già avuto modo di chiarire che con l’espressione ”materiale d’oro” e ”prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 7/2000.

 

In particolare, secondo l’U.I.C., nella nozione di ”materiale d’oro” rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e la caratteristica di ”semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, vale a dire dall’impossibilità di utilizzare il materiale essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale”.

 

Secondo quanto chiarito dalla risoluzione n. 161/E/2005, non rientrano nell’ambito dei semilavorati le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali in quanto trattasi di beni che, avendo completato il loro specifico processo produttivo, sono da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione.

 

La fattispecie presentata dall’Associazione non è dissimile da quella analizzata nella risoluzione del 2005. I beni elencati (mollette, moschettoni, chiusure, ecc.) non presentano differenze apprezzabili rispetto a montature e chiusure. Per le loro caratteristiche intrinseche, questi manufatti non sono destinati alla lavorazione o trasformazione, bensì all’assemblaggio/montatura, e vi concorrono in qualità di prodotti finiti.
Pertanto, in conformità con i chiarimenti già forniti, l’Agenzia ritiene che per l’acquisto e le importazioni di tali manufatti non possa trovare applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del Decreto IVA. L’imposta deve, quindi, essere assolta nei modi ordinari.

Lavoro sportivo: le misure previdenziali

Fornite istruzioni sull’applicazione delle disposizioni previste in materia dal D.Lgs. n. 163/2022 correttiva della Riforma dello sport (INPS, circolare 22 settembre 2025, n. 127).

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dalla Riforma dello sport (D.Lgs. n. 36/2021) come modificata e integrata dal D.Lgs. n. 163/2022 che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In particolare, il D.Lgs. n. 36/2021 ha introdotto la definizione di “lavoratore sportivo”, senza distinzione fra settore professionistico e settore dilettantistico, e ha disposto l’iscrizione dei lavoratori sportivi subordinati al “Fondo Pensione Sportivi Professionisti” gestito dall’INPS. Il Fondo ha assunto, dal 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legislativo in argomento), la denominazione di Fondo pensione dei lavoratori sportivi (FPSP). Agli iscritti è stata applicata la disciplina previdenziale di cui al D.Lgs. n. 166/1997. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono iscritti inoltre i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

Peraltro, il comma 2 del medesimo articolo 35 stabilisce che nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine i medesimi sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995, con l’applicazione del relativo regime previdenziale.

Il fondo FPSP

La circolare in commento, tra l’altro, riepiloga le principali regole vigenti ai fini della determinazione del diritto e della misura per la maturazione dei requisiti utili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici a carico del FPSP, quali,

– annualità contributiva utile ai fini delle prestazioni: a prescindere dall’appartenenza o meno al settore dilettantistico o al settore professionistico, l’annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura assicurativa per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto a pensione è fissata in 260 contributi giornalieri. Posto che l’anzianità contributiva per i lavoratori iscritti al FPSP è espressa in giornate, considerando l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi, ciascuno dei quali di 26 giorni, ai fini del perfezionamento dell’annualità contributiva prevista si deve tenere conto, oltre che del numero dei contributi giornalieri richiesti annualmente (260), anche dell’anzianità assicurativa utile per la copertura degli anni richiesti dalla legge per la concessione della prestazione, ossia dell’arco assicurativo temporale che deve trascorrere dalla data del primo contributo versato e accreditato al FPSP fino alla decorrenza della pensione (ad esempio, nel caso della pensione di vecchiaia, almeno 20 anni);

– rapporti tra contribuzioni diverse come la contribuzione FPSP e la contribuzione versata o accreditata presso l’AGO-FPLD e la Gestione autonoma CD/CM;

– contribuzione utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata in favore dei soggetti iscritti al FPSP alla data del 31 dicembre 1995;

– contribuzione utile ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia in favore dei soggetti iscritti al FPSP dal 1° gennaio 1996 e dal 1° luglio 2023;

– contribuzione estera in qualità di lavoratore sportivo;

– retribuzione pensionabile. Il massimale giornaliero di retribuzione pensionabile e massimale di retribuzione imponibile.

Infine, sono inclusi anche gli argomenti relativi al calcolo della pensione per anzianità contributiva, le prestazioni pensionistiche erogate dal FPSP, ecc.

 

 

CCNL Enel: prosegue la vertenza sull’orario di lavoro

I sindacati respingono le proposte di Enel sull’orario e chiedono più assunzioni e stop agli appalti

Lo scorso 10 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra i Sindacati Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil e i Responsabili della Funzione del Personale di Enel Spa per la risoluzione della vertenza sull’orario di lavoro in e-distribuzione, in corso da un anno e mezzo.

Le OO.SS. ritengono inaccettabili le proposte dell’azienda ed intendono proseguire la suddetta vertenza.

Nello specifico, l’azienda ha proposto un orario di lavoro normale (8:00-16:21) solo per i 3 mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio senza alcuna indennità ed aumentando la maggiorazione oraria per gli altri 9 mesi dall’11% al 12%.

Secondo i sindacati, questa proposta risulta inammissibile e ritengono che la nuova organizzazione del lavoro adottata da Enel stia causando gravi problemi operativi, tra cui difficoltà nella programmazione del lavoro, continua necessità di ricorrere a turni extra e a rinforzi della reperibilità.

Inoltre, la suddivisione del personale in 2 turni ha ridotto la collaborazione nella fascia mattutina, che prima risultava fondamentale per la gestione efficiente degli imprevisti.

Le Sigle sindacali affermano che Enel non voglia riconoscere i problemi che si stanno manifestando, imponendo i propri obiettivi. L’azienda, secondo i sindacati, sostiene, invece, che il nuovo modello stia funzionando alla perfezione.

Un’altra problematica evidenziata dai sindacati ha riguardato il non allineamento dell’orario di lavoro sfalsato con le ditte appaltatrici. Le OO.SS. ritengono improponibile un’organizzazione dell’orario di lavoro non aderente a quella delle aziende esterne che collaborano con Enel.

I sindacati ribadiscono, infine, il loro impegno a proseguire la vertenza e chiedono ad Enel l’assunzione di nuovo personale, la reinternalizzazione delle attività strategiche e un maggiore coinvolgimento dei lavoratori al fine di gestire al meglio la transizione energetica in atto.

CCNL Salute, Sanità e Cura Confcommercio: aggiornamenti sulle trattative di rinnovo 

I sindacati chiedono di accelerare i negoziati: prossimo incontro il 26 settembre 

Il 16 settembre 2025 le Organizzazioni sindacali Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs e Confcommercio Salute, Sanità e Cura si sono incontrate per il proseguimento delle trattative di rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 31 dicembre 2024.

Durante l’incontro, le Parti Sociali si sono concentrate su temi come salute e sicurezza, contrattazione e orario di lavoro.

Inoltre, le Parti hanno conferito sull’importanza del prossimo incontro, fissato in modalità plenaria per il 26 settembre 2025. In questa sede sarà affrontato il dibattito sugli aumenti salariali e la durata del nuovo CCNL. 

Le Organizzazioni sindacali hanno chiesto infine di velocizzare il processo negoziale al fine di raggiungere un accordo che offra un adeguato riconoscimento economico ai lavoratori, in linea con gli altri contratti del settore socio-sanitario.

Detrazione IVA durante la liquidazione: il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che una società in liquidazione volontaria può detrarre l’IVA su spese professionali legate alla gestione di contenziosi e al recupero crediti (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 251).

L’Istante è una S.R.L. posta in liquidazione volontaria per conseguimento dell’oggetto sociale, dichiara che, fino alla messa in liquidazione, ha esercitato una delle attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto IVA e non ha detratto in toto l’IVA sulle fatture ricevute in relazione all’attività esercitata ai sensi dell’articolo 19 del citato Decreto. La procedura di liquidazione è ancora in corso a causa di contenziosi tributari pendenti e di un procedimento non concluso di recupero crediti insoluti. Successivamente all’inizio della liquidazione, l’Istante ha ricevuto fatture passive di importo considerevole da professionisti che hanno gestito il contenzioso tributario e l’attività legale di recupero crediti. Pertanto la domanda posta è se la società possa detrarre l’IVA addebitata in tali fatture.

 

L’Agenzia delle entrate premette che i principi che regolano il diritto alla detrazione sono rinvenibili negli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, che a loro volta recepiscono gli articoli167 e seguenti, e 178 e seguenti della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA). Tra questi principi, vi è quello della “inerenza (rectius, afferenza)” dell’acquisto rispetto alle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo.

L’Agenzia ricorda altresì che l’esercizio del diritto alla detrazione non è in linea di principio precluso durante la fase di liquidazione.

La messa in liquidazione non comporta un’automatica cessazione dell’attività; essa rappresenta l’ultima fase della vita di una società, ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa.

Tale concetto è supportato anche da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la finalità di liquidazione non incide sulla natura economica delle operazioni.

 

Di conseguenza, in ossequio al principio di neutralità dell’IVA, deve riconoscersi in linea di principio il diritto alla detrazione per acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra i beni/servizi acquistati e l’attività stessa.

Anche la Corte di Cassazione conferma che con la liquidazione cessa l’attività esente e torna applicabile l’ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell’IVA.

 

Di conseguenza, nel caso di specie, le fatture per la gestione del contenzioso tributario sono connesse alla definizione agevolata delle controversie, un’attività propedeutica e strumentale alle finalità liquidatorie. Anche l’attività di recupero crediti può essere considerata connessa alla liquidazione, poiché i crediti non hanno natura commerciale.
Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che la società possa detrarre l’IVA addebitata nelle fatture ricevute durante la fase di liquidazione.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, che consente di correggere errori od omissioni. L’Istante, dunque, potrà presentare la dichiarazione integrativa al ricorrere dei presupposti di legge, come chiariti dalla circolare n. 1/E/2018 e nei documenti di prassi pubblicati.

CCNL Agenzie di stampa: prosegue la trattativa per il rinnovo contrattuale

Il rinnovo del contratto dei Poligrafici che resta vincolato all’accordo sul Fondo Casella

Il 17 settembre scorso, come riporta un comunicato congiunto delle Sigle sindacali, le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil si sono incontrate insieme alla Parte datoriale Fieg per discutere, con le delegazioni regionali, del rinnovo contrattuale dei Poligrafici. 

La Fieg ha sin da subito messo in chiaro alcune cose: il rinnovo della parte economica è vincolato all’accordo sul Fondo Casella. Dal canto loro, le Sigle sperano che le cose possano sistemarsi prima della fine del mandato dell’attuale commissario, vale a dire entro il 17 novembre prossimo, così da poter avviare le procedure di rinnovo.

Tra i temi sui quali si punta maggiormente, oltre all’aspetto economico, vi sono: classificazione del personale e inquadramento delle nuove professionalità. Temi che verranno affrontati nel prossimo incontro, calendarizzato in tempi brevi. 

Gestione Dipendenti Pubblici: aggiornate le procedure

Al via due nuovi applicativi all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente (INPS, messaggio 19 settembre 2025, n. 2730).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato alcune modifiche nella gestione digitale delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici. A partire dal 1° ottobre 2025, verrà definitivamente interrotta la possibilità per i datori di lavoro di intervenire manualmente tramite “Nuova Passweb” sui conti assicurativi dei dipendenti iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e all’ex INADEL.

L’Istituto ha infatti sviluppato un nuovo strumento, denominato “Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata (SCAD)“, che sostituirà le funzionalità manuali precedenti. Questo applicativo:

– presenta un’interfaccia simile a “Nuova Passweb”, per facilitare la transizione;
– genera automaticamente flussi a “Variazione“, integrati con i dati contributivi esistenti;
– permette all’operatore di modificare e integrare i dati proposti;
– trasmette direttamente all’INPS le denunce complete.

Inoltre, sarà disponibile l’applicativo “Banca dati contributiva“, che raccoglie tutte le denunce storiche trasmesse dalle amministrazioni e dagli enti gestiti in passato dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e dall’INPDAP.

Possono accedere ai nuovi applicativi:

– SCAD: operatori già abilitati al Cassetto previdenziale del contribuente con delega per “Compilazione manuale DMA“;
– Banca dati contributiva: operatori con delega per “Visualizza DMA“.

Una novità riguarda anche le pubbliche amministrazioni: per i periodi precedenti al 31 dicembre 2004, la trasmissione delle denunce tramite SCAD consente di considerare assolti gli obblighi contributivi, senza necessità di fornire prova dei relativi versamenti, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2024.

Continuano a essere modificabili manualmente in “Nuova Passweb” le posizioni assicurative degli iscritti a:

– CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici di Stato);
– CPUG (Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari);
– ex ENPAS.

Infine, i manuali utente dei nuovi applicativi saranno disponibili sul sito nell’area dedicata ai dipendenti pubblici a partire dal 1° ottobre 2025.

CCNL Cooperative Sociali: siglato il verbale per l’inquadramento degli educatori socio-pedagogici

Per gli educatori aumento temporaneo in busta paga da novembre e nuovo inquadramento superiore

Lo scorso 17 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl, Uiltucs e le Associazioni datoriali Agci Imprese Sociali, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop Sociali che si è concluso con la sigla del verbale di accordo per la definizione dell’inquadramento e del trattamento economico degli educatori professionali socio-pedagogici ai sensi della L. 205/2017 ed in conformità con il CCNL vigente.

L’accordo stabilisce che dal 1° novembre 2025, gli educatori inquadrati nel profilo D1 avranno diritto a un elemento temporaneo aggiuntivo sulla retribuzione mensile di un importo pari a 82,00 euro.

Dal 1° gennaio 2026, questi stessi educatori passeranno al definitivo e superiore livello di inquadramento D2. Al momento di questo passaggio, l’importo suddetto non verrà più erogato.

L’importo temporaneo, infine, sarà riportato in busta paga come “ETDR educatore” e non sarà mantenuto in caso di progressione di livello o mansione del lavoratore.

 

Contratto di noleggio ed esclusione dalla ritenuta per gli intermediari

Arriva una risposta dell’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto per le provvigioni da corrispondere agli intermediari inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2025, n. 250).

Il comma 1 dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede l’applicazione di una ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 24/1983 specifica che:
– la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d’affari anche da ”ogni altro compenso inerente l’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese”;
– l’elencazione dei rapporti contenuta nell’articolo 25-bis è da considerarsi tassativa. Di conseguenza, la ritenuta non si applica ad altri rapporti anche se presentano affinità, come contratti di mandato (con o senza rappresentanza), di spedizione e figure similari.

 

Sono assoggettate a ritenuta solo le provvigioni percepite per le attività specifiche dei rapporti citati. Non sono ricomprese le provvigioni per attività svolte per conto di altri ma non rientranti in tali rapporti (es. compensi percepiti da un agente per l’attività di depositario o spedizioniere).

 

L’Agenzia ribadisce le definizioni civilistiche dei rapporti:

  • il commissionario è un mandatario senza rappresentanza la cui attività è limitata dalla legge alla compravendita (art. 1731 c.c.);
  • l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto di un’altra parte (art. 1742 c.c.);
  • il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse (art. 1754 c.c.);
  • il procacciatore d’affari si impegna, anche occasionalmente, a raccogliere proposte di contratti o ordinazioni senza un vincolo di stabilità.

Ciò posto, nel caso della società istante, che ha sviluppato un software per il noleggio online di abbigliamento, che conclude per conto di un “Partner” contratti di noleggio in nome proprio e che chiede se i compensi percepiti per questi contratti debbano essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia risponde che, nel caso specifico, l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma non rientra in nessuno dei rapporti elencati nell’articolo 25-bis. Pertanto, si ritiene che i compensi percepiti per tale attività non debbano essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dalla norma in esame.

Minimale e del massimale di rendita INAIL: la rivalutazione dal 1° gennaio 2025

Aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi (INAIL, circolare 18 settembre 2025, n. 48).

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 56/2025 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industria con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.426,70 euro e di 37.935,30 euro.

A seguito di tale provvedimento, l’Istituto ha comunicato gli aggiornamenti dei limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare INAIL n. 29/2025.

Nella circolare in commento, peraltro, vengono anche elencate le tipologie dei lavoratori interessati, ovvero:

– lavoratori dell’area dirigenziale (retribuzione convenzionale giornaliera 126,45 euro, mensile 3.161,28 euro); dirigenti part-time (retribuzione convenzionale oraria 15,81 euro);

– lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (retribuzione convenzionale giornaliera 68,09 euro, mensile 1.702,23 euro);

– familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (retribuzione convenzionale giornaliera 68,36 euro, mensile 1.709,07 euro);

– lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla Legge n. 84/1994 (retribuzione convenzionale
giornaliera x 12 giorni mensili 1.522,92 euro ovvero 126,91 euro x 12);

– retribuzione di ragguaglio (retribuzione convenzionale giornaliera 68,09 euro, mensile 1.702,23 euro);

– lavoratori parasubordinati (minimo e massimo mensile 1.702,23 euro e 3.161,28 euro);

– lavoratori subordinati sportivi (minimo e massimo annuale 20.426,70 euro37.935,30 euro);

– alunni e studenti di scuole o istituti non statali, premio annuale a persona (anno scolastico 2024/2025 regolazione 10,47 euro; anno scolastico 2025/2026 anticipo 10,49 euro);

–  allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (retribuzione minima giornaliera 68,09 euro, premio speciale unitario annuale 69,98).