A decorrere dal 1° gennaio 2020 diventerà obbligatoria la trasmissione dei corrispettivi telematici (obbligo già in vigore dal 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume di affari superiore a 400.000 euro).
I soggetti interessati da tale obbligo sono i commercianti al minuto e chi emette ricevute fiscali (es. artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Sono esclusi i soggetti che già oggi non emettono scontrino fiscale quali ad esempio taxi, giornalai, ecc.
In sostituzione del documento fiscale sarà consegnato al cliente una ricevuta commerciale che non avrà valore fiscale ma soltanto di garanzia e prova dell’avvenuta operazione.
Gli strumenti che possono essere utilizzati per adempiere il nuovo obbligo sono alternativamente:
- Registratore di cassa telematico: il registratore telematico può essere sia fisso che portatile, non è necessario che sia sempre connesso ad internet, tuttavia deve essere connesso almeno al momento della chiusura giornaliera in quanto invierà i dati all’Agenzia delle Entrate in modo automatico.
- Procedura web online predisposta dall’Agenzia delle Entrate (gratuita). Per questa modalità è necessaria una connessione ad internet sempre attiva.
- Utilizzo contemporaneo di entrambe le modalità, ad esempio un registratore di cassa telematico in negozio e l’applicazione online per gli interventi presso il cliente.
Non sarà più obbligatorio tenere il registro dei corrispettivi, tuttavia soprattutto nella fase iniziale è opportuno verificare il corretto adempimento anche con un riscontro cartaceo di quanto effettuato telematicamente che poi sarà quadrato dal commercialista in sede di registrazione contabile.
È previsto un credito di imposta pari ad euro 250 per chi compra un nuovo registratore di cassa telematico e di euro 50 per chi adatta un registratore di cassa alla versione telematica.
In caso di malfunzionamento al momento della chiusura giornaliera, sarà possibile inviare il flusso entro 12 giorni in due modi:
- Riconnettendo il registratore telematico
- Inviando il file creato e sigillato attraverso il portale Fatture e corrispettivi.
Nei giorni di chiusura dell’attività non sarà inviato alcun flusso giornaliero, ma il registratore telematico al momento della riapertura provvederà ad inviare i giorni di chiusura all’Agenzia.
Sanzioni
In caso di mancata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, nonché incompleta o non veritiera memorizzazione/trasmissione, è prevista una sanzione pari al 100% della relativa imposta con un minimo di euro 500.
Si invita tutti coloro che sono obbligati al nuovo adempimento a contattare al più presto il proprio fornitore di fiducia per provvedere alle necessarie operazioni di adeguamento.
Riproduzione riservata – Studio Massai