Costi acquisti Paesi Black List

L’art. 110 comma da 9-bis a 9-quinquies, nella nuova formulazione in vigore dal 01/01/2023, reintroduce la disciplina delle operazioni effettuate nei confronti di Paesi inseriti nella lista di quelli meno collaborativi ai fini fiscali. In particolare, stabilisce limiti di deducibilità delle spese e altre componenti negative sostenute nei confronti di soggetti (imprese o professionisti) stabiliti in questi paesi. Sono deducibili se:

  • effettuati per un importo almeno pari al valore normale di cui all’art. 9 del TUIR;
  • qualora siano effettuati a valori inferiori, sono deducibili soltanto se l’operazione risponde ad un interesse economico ed è stata effettivamente posta in essere.

 

La lista dei Paesi viene elaborata e aggiornata (due volte l’anno) dal Consiglio UE e sono valide per il periodo interessato. Ciò significa che vanno verificate le operazioni per i periodi in cui i Paesi di destinazione sono presenti nella lista. Per l’anno 2023 i periodi di validità sono i seguenti:

 

Lista valida fino al 20.2.2023 Lista valida dal 21.2.2023 al 22.10.2023 Lista valida dal 23.10.2023
Anguilla Anguilla Anguilla
Bahamas Bahamas Antigua e Barbuda
Guam Costa Rica Bahamas
Isole Fiji Federazione Russa Belize
Isole Turks e Caicos Guam Federazione russa
Isole Vergini statunitensi Isole Figi Guam
Palau Isole Marshall Isole Figi
Panama Isole Turks e Caicos Isole Turks e Caicos
Samoa Isole Vergini britanniche Isole Vergini statunitensi
Samoa americane Isole Vergini statunitensi Palau
Trinidad e Tobago Palau Panama
Vanuatu Panama Samoa
  Samoa Samoa americane
  Samoa americane Seychelles
  Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago
  Vanuatu Vanuatu

 

Esempio: i costi per acquisti in Russia devono essere monitorati dal 21/02/23 in poi.

 

Sono escluse da questa normativa le transazioni effettuate con fornitori che, seppur residenti nei suddetti Paesi, sono società controllate a cui quindi si applica la normativa sulle cfc di cui all’art. 167 del TUIR.

 

Obblighi dichiarativi

Nel modello Redditi Sc devono essere esplicitati gli acquisti come sopra determinati (RF31 cod. 70 e RF55 cod. 92/93). Pertanto è necessario che sia fornito allo Studio il valore dei costi e altre spese sostenute verso i fornitori residenti nei paesi di cui alla lista sopra indicata nei relativi periodi di validità.

 

Sanzioni

In caso di mancata indicazione in dichiarazione dei redditi dei suddetti acquisti la sanzione è pari al 10% dell’importo omesso con un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 50.000 (ridotto a 30.000 dal 01/09/2024).

Inoltre nel caso in cui fosse disconosciuta la deducibilità di detti costi, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.

 

Il personale di Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

 

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