DL 104 del 14/08/20 c.d. “DL agosto” o “DL RILANCIO 2”

In data 14/08/2020 è stato pubblicato il DL 104 c.d. DL agosto o DL rilancio 2 (G.U. del 14/08/20) ed è entrato in vigore il 15/08/2020. Nel prosieguo si riassumono i principali articoli di interesse.

 

Art. 1 – CIG, FIS, CIGD

Può essere richiesta per 9 settimane più 9 per il periodo dal 13/7 al 31/12/2020. Le seconde 9 settimane possono essere richieste solo se interamente fruite le prime 9.

Le prime 9 settimane non prevedono la corresponsione del contributo aggiuntivo, mentre per le successive 9 è previsto un contributo nelle seguenti misure.

Se il fatturato del primo semestre 2020 è inferiore di oltre il 20% rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2019 non è richiesto alcun contributo aggiuntivo altrimenti il contributo è dovuto nella misura del:

  • 9% per riduzioni inferiori al 20%
  • 18% se non c’è riduzione.

Tale percentuale si applica alla retribuzione prevista per le ore di CIG richieste.

I periodi di cig precedentemente autorizzati che ricadono anche parzialmente nel periodo successivo al 12 luglio 2020 sono ricompresi nelle prime 9 settimane suddette.

 

Art. 3 Esonero contributi per chi non chiede CIG

In alternativa alla richiesta delle suddette settimane di cig, è possibile optare per un esonero contributivo da fruire entro fine anno pari al doppio delle ore di cig fruite nei mesi di maggio e giugno fino ad un massimo di 4 mesi. L’esonero riguarda i contributi Inps ma non Inail.

 

Art. 6 esonero contributi assunzioni tempo indeterminato

Chi assume a tempo indeterminato dal 16/08/20 al 31/12/20 (no apprendisti no domestici) beneficia dell’esonero dei contributi Inps per massimo sei mesi. Spetta anche in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Non spetta per i lavoratori che abbiano avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso la medesima azienda.

 

Art. 7 esonero contributi settore turistico

Lo stesso esonero dell’art. 6 spetta per le assunzioni a termine nel settore turismo per massimo tre mesi.

 

Art. 8 proroga e rinnovo contratti a termine

E’ possibile prorogare fino al 31/12/2020 una sola volta per massimo 12 mesi i contratti a termine anche in assenza di causale nel rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi.

 

Art. 13 reddito di ultima istanza

Ai liberi professionisti iscritti alle casse di diritto privato è riconosciuto un bonus di 1.000 euro per il mese di maggio. Tale contributo verrà erogato automaticamente per coloro che hanno già beneficiato dei 600 euro relativi ai mesi di marzo e aprile, altrimenti va fatta domanda a cura del professionista. Si consiglia comunque di verificare gli adempimenti necessari presso la propria cassa di appartenenza.

 

Art. 14 licenziamenti

I datori che NON hanno frutto integralmente della CIG (nuova) né dell’esonero contributivo NON possono procedere a licenziamenti di cui alla 223/91 e 604/66. Resta possibile licenziare nei seguenti casi:

  • cessazione attività (senza cessione di azienda) (messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività)
  • accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo in cui si preveda la possibilità per il singolo lavoratore di aderire all’accordo liberamente. In tal caso al lavoratore spetta la Naspi
  • fallimento
  • utilizzo intero delle 18 settimane di cig di cui all’art. 1
  • utilizzo dell’intero periodo decontribuito di cui all’art. 3 (massimo 4 mesi).

 

Art. 58 fondo filiera ristorazione

Contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari valorizzando la materia prima di territorio per i codici Ateco 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20 in caso di fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato stesso periodo 2019.

 

Art. 59 fondo perduto attività nei centri storici

Alle imprese di vendita di beni o servizi svolte nelle zone A dei capoluoghi di provincia o città metropolitane nelle quali si siano registrate presenze di turisti esteri:

  • capoluogo di provincia: almeno tre volte superiore al numero dei residenti del comune
  • Città metropolitana: pari o superiore al numero dei residenti del comune

che abbiano fatturato a giugno 2020 meno dei dei due terzi del fatturato di giugno 2019, spetta un contributo pari ad una percentuali della differenza di fatturato del

  • 15% per fatturato inferiore a 400.000 euro
  • 10% per fatturato fino a 1.0000 euro
  • 5% per fatturato superiore 1.000.000

Importo minimo 1.000 o 2.000 euro rispettivamente per imprese individuali o società e massimo 150.000. Spetta comunque per attività iniziate dopo 1/7/2019.

Non è cumulabile con il contributi di cui al precedente art. 58.

 

Art. 77 Misure per il settore turistico

Anche se la rubrica dell’articolo si riferisce al settore turistico la disposizione riguarda tutte le locazioni e prevede l’’estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione (ex-art. 28 c. 5 DL 34/2020) relativi al mese di giugno 2020 al verificarsi delle solite condizioni di calo di fatturato. Per le imprese turistiche stagionali l’estensione è riferita al mese di luglio 2020.

 

Art. 78 Esenzione da Imu per i settori turistici e dello spettacolo

Sono esenti dal versamento della seconda rata Imu 2020 per i seguenti immobili:

  • Immobili D/2, immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case appartamento vacanze, bed&breakfast, residence e campeggi che sono di proprietà dei soggetti che gestiscono tali attività
  • Immobili cat. D in uso da parte di imprese esercenti l’attività di allestimenti di strutture espositive in fiere e manifestazioni
  • Immobili cat. D/3 destinati a cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli di proprietà di soggetti che gestiscono le attività stesse (anche per gli anni 2021 e 2022)
  • Immobili adibiti a discoteche quando i proprietari sono anche gestori.

 

Art. 90 Servizio taxi e NCC

Previsto un buono viaggio per le persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta che copre gli spostamenti in taxi o NCC.

 

Art. 97 ulteriore rateizzazione versamenti sospesi

I versamenti di cui agli artt. 126 e 127 DL 34/2020 posso essere versati per il 50% entro il 16/9/2020 e per l’altro 50% mediante massimo 24 rate mensili dal 16/1/2021 senza sanzioni né interessi.

 

Art. 98 proroga secondo acconto soggetti ISA

Chi è soggetto agli ISA può versare la seconda rata degli acconti delle imposte per il 2020 entro il 30/4/2021 purché abbiano subito un diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.

 

Art. 99 proroga riscossione AdR

Prorogata la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali fino al 15/10/2020 (precedentemente la scadenza era il 31/08/20).

 

Art. 110 rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni 2020

Le società di capitali possono rivalutare beni e partecipazioni risultanti in bilancio al 31/12/2019 esclusi gli immobili merce. La rivalutazione deve essere eseguita nel 2020. Può riguardare anche un solo bene e non è vincolata quindi a categorie omogenee.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.

Il maggior valore civilistico dei singoli beni può essere riconosciuto anche ai fini fiscali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%. Tale valore viene riconosciuto a decorrere dall’esercizio successivo alla rivalutazione. Pertanto a decorrere da tale periodo assumere rilievo ad esempio per gli ammortamenti fiscali e per il calcolo delle società operative.

In caso di cessione o comunque di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i maggiori valori hanno riconoscimento fiscale a decorrere dal quarto esercizio successivo al bilancio in cui è state eseguita la rivalutazione.

Si ricorda che super e iperammortamento non sono influenzati da tale rivalutazione in quanto vengono calcolati sul costo effettivamente sostenuto a prescindere quindi da successive rivalutazioni.

 

Art. 112 raddoppio limite welfare aziendale

Per il 2020 la soglia dell’importo di beni e servizi erogati ai dipendenti che non concorre alla formazione de reddito è elevata a € 516,46.

 

Al momento non sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti quali circolari ed altri documenti di prassi, quindi ci riserviamo di integrare quanto sopra con futuri aggiornamenti.

 

 

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