Ultimi chiarimenti sulla fattura elettronica
Con la circolare 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di fattura elettronica. Si segnalano quelli che si ritengono di maggiore interesse, rimandando alla lettura della circolare per eventuali approfondimenti.
Termine di emissione
Fattura immediata
A decorrere dal 1° luglio 2019 (1° ottobre 2019 per i mensili) le fatture dovranno essere emesse entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (termine probabilmente elevato a 12 giorni dal DL crescita in fase di conversione) e riportare la data di effettuazione dell’operazione e la data di emissione. Si distinguono due casi:
- Contribuente con fattura elettronica: la data indicata in fattura è la data di effettuazione dell’operazione (consegna merce, pagamento del corrispettivo, …) e la data di emissione è quella di trasmissione allo SDI
- Contribuente con fattura cartacea: devono essere indicate entrambe le date, quella di effettuazione dell’operazione e quella di emissione della fattura (se diversa dalla prima).
Esempio: cessione effettuata il 28 settembre 2019: la data fattura è 28/09/2019 e dovrà essere emessa/trasmessa entro 10 giorni cioè entro l’8 ottobre 2019.
Fattura differita
In caso di fattura differita, stante quando detto sopra, la data di effettuazione dell’operazione sarà quella dell’ultimo DDT e la data di emissione (o trasmissione allo SDI) sarà compresa fra il 1° e il 15° giorno del mese successivo. Riprendendo l’esempio suddetto la fattura elettronica trasmessa allo SDI dal 1° al 15 ottobre riportando la data del 28/09/19.
Osservazioni: le suddette indicazioni sono contenute nella circolare 14/2019, tuttavia si segnala per precisione che riguardo il momento di tramissione la legge stabilisce che la fattura debba essere trasmessa “entro il giorno 15 del mese successivo” e non dal 1° al 15° giorno come indicato nella circolare; sembra quindi che la circolare abbia ristretto tale termine, salvo diversi chiarimenti futuri. Inoltre anche riguardo la data di effettuazione dell’operazione non si rinviene nella legge l’obbligo di indicare la data dell’ultimo DDT anziché ad esempio il fine mese; pertanto anche in questo caso è l’Agenzia delle Entrate che ha effettuato una interpretazione che potrebbe anche essere variata in futuro.
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Riepilogando si possono avere tre situazioni:
- Fatture contestuali: emesse lo stesso giorno della data di effettuazione dell’operazione. In questo caso le due date coincidono e la fattura viene trasmessa al SDI lo stesso giorno dell’operazione;
- Fattura immediata trasmessa entro 10 giorni: in questo caso la fattura riporta la data di effettuazione operazione (nell’esempio il 28/09/19)
- Fattura differita: fattura emessa a fronte di DDT (o documento equivalente) e trasmessa dal 1° al 15° giorno del mese successivo.
Ai fini di garantire una ordinata contabilità l’Agenzia delle Entrate consiglia di tenere separate le tre situazioni ad esempio attraverso una numerazione separata. Sono comunque consentite altre modatlià che garantiscano comunque la cronologicità delle registrazioni.
Ai fini operativi, per chi ha soltanto fatture immediate (caso 1 e 2) si consiglia di emettere ed inviare le fatture nell’ordine di creazione su Fattureweb in modo da mantenere l’ordine cronologico e non incappare in errori.
Gestione degli esiti delle fatture elettroniche
Si ricorda che è fondamentale monitorare l’intero processo di fatturazione che termina con l’acquisizione della ricevuta. I passi da seguire sono stati oggetto di apposita circolare che si riallega alla presente. Lo scarto deve essere gestito entro 5 giorni.
Conservazione delle fatture elettroniche di acquisto per minimi e forfettari
Si rinnova l’invito per minimi e forfettari di valutare la possibilità di sfruttare il servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle entrate per le fatture elettroniche ricevute. A tal fine è necessario richiedere le credenziali di Fisconline ed attivare il relativo servizio sul sito https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/.
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