Gestione malattia e Covid-19

Il DL 18/2020 all’art. 26 equipara la quarantena per Covid-19 alla malattia. Qualora il lavoratore abbia diritto all’indennità di malattia è quindi necessario che produca fin da subito il certificato medico telematico di malattia.

In caso di soggetto con disabilità con connotazione di gravità (art. 3, 3° co., L. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione il periodo di astensione per malattia è equiparato al ricovero ospedaliero con riduzione ai 2/5 della normale indennità.

La malattia conclamata per Covid-19, laddove non sia configurabile quale infortunio sul lavoro, è trattata come malattia ordinaria.

Occorre quindi distinguere fra le seguenti fattispecie:

  • Quarantena: riguarda le persone sane che possono essere entrate in contatto con il virus e dura per il periodo di quarantena (se asintomatico). In questo caso il certificato medico è necessario fin dal primo giorno e qualora non siano ancora disponibili le informazioni del provvedimento ASL, queste saranno inviate all’inps e al datore di lavoro, appena disponibili, a cura del lavoratore via raccomandata o pec.
  • Isolamento: riguarda le persone che hanno contratto il virus e quindi devono restare separate dagli altri per evitare il propagarsi del contagio. Il certificato sarà rilasciato dal medico curante come ogni malattia fin dall’inizio dell’evento.
  • Isolamento fiduciario con sorveglianza attiva: per i soggetti che rientrano in Italia da zone a rischio epidemiologico.
  • Soggetti con patologie di particolare gravità: il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato medico che indichi anche la condizione id rischio e la documentazione relativa al riconoscimento della disabilità (art. 3, co. 3, L. 104/1992) oppure la condizione di immunodepressione da patologie oncologiche o terapia salvavita (art. 3, co.1, L. 104/1992). Si precisa che l’età da sola non è sufficiente a configurare lo stato di fragilità.

Le prestazioni suddette non saranno dovute se in caso di quarantena o sorveglianza precauzionale il lavoratore può svolgere il proprio lavoro con modalità agile presso il proprio domicilio. In questi casi sarà dovuta la normale retribuzione.

 

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