Green pass obbligatorio

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, dal 15 ottobre 2021 scatta l’obbligo di possedere ed esibire (su richiesta) il Green pass per accedere a tutti i luoghi di lavoro sia pubblici che privati (lavoratori domestici e lavoratori autonomi compresi).  Tale obbligo è previsto al momento fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.  Non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

I datori di lavoro entro il 15 ottobre sono tenuti a definire le modalità operative per effettuare le necessarie verifiche e ad indicare con atto formale i responsabili dei controlli e delle contestazioni; i controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso dei luoghi di lavoro e nel caso anche a campione.

L’obbligo della certificazione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni; in tal caso il controllo di tali soggetti, è effettuato anche dai rispettivi datori di lavoro.

Il personale che verrà trovato sprovvisto dl Green pass al momento dell’accesso sul luogo di lavoro o che comunichi di non averlo, verrà considerato assente ingiustificato fin dal primo giorno e sarà considerato tale fino alla presentazione del Green Pass o in mancanza fino al 31 dicembre 2021. Tale periodo di assenza ingiustificata non avrà conseguenze disciplinari e comporterà comunque il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Durante il periodo di assenza il lavoratore non avrà diritto alla retribuzione né a nessun altro compenso o emolumento.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green pass. Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 

Sanzioni previste dal decreto:

  • per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green pass, la sanzione pecuniaria da € 600,00 ad € 1500,00; alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.
  • per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da € 400 ad € 1000,00.

 

Si raccomanda in ogni caso di contattare il proprio consulente della sicurezza.

 

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