Novità in materia di Iva dal 2020

Dal primo gennaio 2020 entreranno in vigore i provvedimenti in materia di operazioni Intra Ue  conseguenti al recepimento della direttiva 1910/2018/UE ed all’applicazione dei Regolamenti 1909 e 1912 del 2018.

Si tratta di norme che hanno valenza di “presunzioni legali” pertanto, in assenza degli adempimenti anche di carattere formale, previsti dalle suddette norme la merce si considera venduta in Italia con conseguente recupero dell’imposta Iva e senza possibilità di prova contraria.

Ecco i punti principali della nuova disciplina, in attesa delle circolari attuative.

1 – codice identificativo.

la non imponibilità Iva per la merce ceduta (o servizi prestati) in un paese Intra Ue è ammessa solo se il “codice identificativo” del cessionario esiste ed è valido. A carico del cedente tutti i controlli da fare per verificare l’esistenza e la validità del suddetto codice.

2 – modelli Intrastat.

i modelli Intrastat dovranno essere stati inviati e compilati correttamente, altrimenti si perde il diritto alla non imponibilità della fattura relativa alla merce (o servizio) consegnata.

3 – contratti call of stock.

Con questa espressione si intendono quei contratti con cui due soggetti passivi di due stati Ue si impegnano a trasferire la merce non al momento della spedizione, ma a quello in cui il cessionario preleva i beni dal deposito (in cui sono stati preventivamente messi a disposizione dal cedente) per immetterli nella propria produzione o commercializzazione. E’ questo il momento in cui si trasferisce il passaggio di proprietà e si realizza l’operazione intracomunitaria. La merce spedita al deposito non può restarvi oltre 12 mesi. Le nuove diposizioni prevedono che il passaggio di proprietà avverrà al momento del prelievo dal deposito solo se il cedente e l’acquirente avranno istituito un apposito registro per identificare le merci che sono ancora di proprietà del cedente ma sono già nella disponibilità fisica del cessionario e solo se il cedente predisponga e presenti il modello intrastat.

4 – lettere d’intento.

Dal primo gennaio 2020 l’esportatore abituale non avrà più l’obbligo di consegnare al fornitore la copia della dichirazione d’intento unitamente alla copia della ricevuta telematica.

Sono però previsti questi nuovi adempimenti:

– nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento;

– e’ stato soppresso l’obbligo della numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento e l’annotazione in apposito registro;

– è stato istituito l’obbligo del “riscontro telematico” da parte del fornitore da eseguire prima dell’emissione della fattura.

Le modalità operative per l’applicazione delle suddette novità devono trovare applicazione in un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma.

Resta in vigore l’obbligo di redigere il modello da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore che non effettua il riscontro telematico sarà sanzionabile con la norma che prevede la sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell’imposta non applicata) e non più dall’attuale sanzione in misura fissa (da 250 euro a 2.000).

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