Novità L.92/2012 applicabili dal 01/01/2013

Ticket licenziamenti: la disciplina applicabile a partire dal 2013

A decorrere dal 01.01.2013 (salvo rare eccezioni) è stato previsto il pagamento di una somma a carico del datore di lavoro nel caso in cui questo intenda effettuare un licenziamento individuale o collettivo.

Il contributo, inoltre, è dovuto anche in riferimento alle interruzioni di rapporto con apprendisti con causali diverse dalle dimissioni e dal recesso del lavoratore.

L’importo di quello che viene definito come “ticket per il licenziamento” dipende principalmente:

– dall’anzianità lavorativa del lavoratore;

– dalla retribuzione del lavoratore

Nel caso di licenziamento individuale, il “ticket licenziamento” è pari alla metà del trattamento iniziale dell’ASPI (assicurazione sociale per l’impiego) per ogni 12 mesi di anzianità ed è conteggiato fino ad un massimo di 36 mesi. Per l’anno 2013 quindi il suddetto ticket avrà un minimo di euro 459,00 ed un massimo di euro 1.377,00.

Detti importi subiranno variazioni per gli anni seguenti a causa dell’incremento del trattamento ASPI.

Contratti a termine

In caso di stipula di contratti di lavoro a termine sarà dovuto un contributo aggiuntivo nella misura dell’1,4% ad eccezione di assunzione di lavoratori in sostituzione di assunti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e di apprendisti.

E’ previsto il rimborso del contributo aggiuntivo versato, ma limitatamente alle ultime 6 mensilità successive al periodo di prova, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

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