Pec e domicilio digitale

Imprese

L’obbligo di registrare un indirizzo pec presso il Registro Imprese era stato introdotto per le società nel 2008 e per le imprese individuali nel 2012 e questo Studio aveva provveduto ad informare tutti i clienti nonché a provvedere, per chi si era attivato, alla conseguente comunicazione dell’indirizzo al Registro imprese.

 

Con il DL 76 del 16 luglio 2020 il legislatore ha introdotto il concetto di “domicilio digitale” che amplia l’attuale sistema basato sulla pec aggiungendo i servizi elettronici di recapito certificato qualificato (Sercq). Al momento tuttavia la pec resta l’unico strumento operativo. A tal fine è necessario che ogni impresa (individuale e società) si accerti di avere comunicato al Registro Imprese il proprio indirizzo pec entro il 1° ottobre 2020. Tale indirizzo compare nella prima pagina della visura camerale. In alternativa la verifica può essere effettuata gratuitamente sul sito www.infoimprese.it ricercando la propria impresa.

La sanzione per l’inosservanza dell’obbligo è la seguente:

  • Società: da minimo 206 euro a massimo 2.064 euro (con pagamento ridotto entro 90 giorni 412 euro)
  • Imprese individuali: da minimo 30 euro a massimo 1.548 euro (con pagamento ridotto 60 euro).

Tale sanzione si applica anche se l’indirizzo correttamente comunicato diventi inattivo (es. per mancato pagamento del rinnovo periodico). Pertanto è necessario verificare sempre che il proprio indirizzo pec sia attivo e funzionante, nonché consultarlo regolarmente.

 

Qualora l’azienda per qualsiasi motivo non avesse comunicato al Registro Imprese il proprio indirizzo pec è possibile procedere incaricando questo Studio oppure procedere per proprio conto in modo totalmente gratuito tramite la procedura semplificata online al seguente indirizzo ipec-registroimprese.infocamere.it accedendo con la propria smart-card CNS.

 

Il Registro imprese vigilerà che questo adempimento sia eseguito e qualora riscontri imprese non dotate di pec ATTIVA provvederà ad assegnarne una d’ufficio. Tale indirizzo sarà operativo e valido pertanto l’azienda dovrà consultarlo regolarmente accedendo tramite smart-card CNS, SPID e a breve la carta d’identità elettronica. Questo significa che ogni documento e atto notificato a tale indirizzo sarà ritenuto validamente notificato con tutte le conseguenze di legge.

 

Professionisti

Per i professionisti la verifica della presenza del domicilio digitale è di competenza degli Ordini professionali. Qualora l’Ordine riscontri la mancanza di tale dato diffida il professionista a sanare la mancanza entro 30 giorni. La sanzione è la sospensione dall’Albo.

 

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