L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 50/2025, ha chiarito che il diritto alla restituzione dell’IVA da parte dell’Erario è escluso in assenza di un’operazione oggettivamente rilevante ai fini IVA. Il chiarimento riguarda in particolare i casi di riqualificazione dei contratti di appalto in somministrazione di lavoro, che hanno portato al disconoscimento della detrazione IVA per invalidità del titolo giuridico. Sebbene l’art. 30-ter del DPR IVA consenta al prestatore di chiedere il rimborso dell’imposta, previa restituzione al committente, l’Agenzia esclude tale possibilità nei casi di riqualificazione, equiparandoli di fatto a ipotesi di frode (per cui non è mai dovuto il rimborso dell’iva). Tale interpretazione presenta forti dubbi di compatibilità con i principi UE di neutralità e proporzionalità dell’imposta.
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