Rettifica di elementi pluriennali

Con la sentenza 8500/2021 a Sezioni Unite la Cassazione afferma un importante principio in tema di rettifica di elementi pluriennali. Qualora un elemento (costo, detrazione, ecc.) sia rateizzato in più anni, l’Amministrazione finanziaria può contestare non solo l’anno di prima di iscrizione ma fino all’ultima rata. Ciò significa che, ad esempio, qualora sia riportata una detrazione per recupero del patrimonio edilizio in 10 anni l’eventuale recupero può interessare anche soltanto l’ultima rata senza la necessità di contestare la prima iscrizione. Ogni periodo di imposta è autonomo e l’elemento pluriennale assume una rilevanza autonoma ogni anno e ogni anno quindi dovrà essere giustificata la sua iscrizione in dichiarazione. In altre parole il potere di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate non si limita al momento in cui l’onere è stato effettivamente sostenuto, ma si estende ad ogni rata in cui questo elemento è iscritto in dichiarazione. Pertanto i termini di decadenza dell’accertamento non decorrono dalla prima iscrizione (anno di sostenimento della spesa) ma dall’ultima dichiarazione dei redditi in cui è iscritta la rata con una estensione del periodo di contestabilità.

 

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