Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge

Dal 1° gennaio 2020 scatta l’obbligo per i committenti di verificare il regolare versamento delle ritenute relative ai lavoratori impiegati negli appalti di manodopera. In particolare, nel caso di:

– compimento di una o più opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200.000 euro

– tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti comunque denominati

– con prevalente utilizzo di manodopera

– presso le sedi del committente

– con l’utilizzo di beni strumentali del committente o comunque ad esso riconducibili

il committente deve richiedere all’impresa appaltatrice e alle subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute sui lavoratori dipendenti impiegati nell’opera/servizio.

L’impresa appaltatrice/subappaltatrice deve provvedere al versamento di dette ritenute attraverso un separato modello F24 senza possibilità di compensazione indicando anche il codice fiscale del committente (cod. 09). Questi documenti devono essere consegnati a quest’ultimo entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento da parte delle imprese appaltatrici/subappaltatrici nonché alle appaltatrici da parte delle subappaltatrici.

I dati da comunicare sono i seguenti:

– deleghe di versamento

– elenco nominativo dei lavoratori impiegati con relativo codice fiscale, ore lavoro prestate, retribuzione corrisposta e ritenute operate con separata indicazione di quelle riferite all’opera/servizio.

Tale adempimento può essere evitato chiedendo la certificazione di regolarità fiscale attraverso un’apposita procedura che sarà implementata dall’Agenzia delle Entrate (oltre alla regolarità fiscale è necessario che l’appaltatore/subappaltatore sia in attività da almeno 3 anni).

Infine è previsto che tali operazioni siano soggette a reverse-charge.

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